Conservazione Sostitutiva, l’Agenzia delle Entrate torna sul modello AA9/11

Nuovi e importanti chiarimenti in arrivo dall’Agenzia delle Entrate, rivolti alla Conservazione Sostitutiva di fatture elettroniche presso le farmacie. Il provvedimento prende le mosse dai dubbi di un farmacista che, per la fatturazione elettronica verso le ASL, sceglie di rivolgersi a una società che si occupa di conservazione digitale. La diatriba riguarda la presentazione del modello AA9/11 che attesti il nuovo depositario delle scritture contabili – in questo caso il soggetto che si occupa di Conservazione Sostitutiva – in luogo del semplice modello Unico 2016.

Alla luce di questo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha scelto di chiarire i dubbi con il DM 17 giugno 2014. Il Decreto stabilisce che i documenti informatici devono essere conservati secondo le norme del Codice Civile, le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e le regole tecniche e tributarie che sanciscono la corretta tenuta della contabilità.

L’Agenzia chiarisce, inoltre, che il contribuente è tenuto a comunicare l’avvenuta conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche in sede di dichiarazione dei redditi. In caso di verifiche, il documento deve essere reso leggibile e, a richiesta, fornito su supporto cartaceo o informatico direttamente presso la sede del contribuente.

Il professionista che si avvale di Conservazione Sostitutiva di fatture elettroniche è ritenuto idoneo all’utilizzo del processo laddove esista uno strumento giuridico che ne disciplini l’assistenza, con l’obbligo di comunicare – con dichiarazione dei redditi – che nell’anno di riferimento si è proceduto con la dematerializzazione documentale.

L’Agenzia precisa inoltre che la conservazione sostitutiva delle scritture contabili deve essere sottoposta a processo di dematerializzazione esclusivamente per i documenti che siano fiscalmente rilevanti. Nel processo di dematerializzazione, il soggetto che si occupa della Conservazione Sostitutiva è un soggetto indicato dal CAD che si occupa esclusivamente di conservazione dei documenti fiscali, in particolare di fatture elettroniche.

Il soggetto che si occupa di Conservazione Sostitutiva può essere il contribuente, un gestore dei documenti fiscali che se ne assume le responsabilità oppure un soggetto terzo. In quest’ultimo caso, poiché il responsabile della conservazione non corrisponde al depositario delle scritture, il farmacista non è tenuto a darne comunicazione con modello AA9/11, il cui nome già compare già nel manuale della conservazione.

Redazione